Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 291-bis. - (Fermo provvisorio). - 1. Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo provvisorio dell'imputato; all'imputato è

 

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notificata la richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
      2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa si fonda, provvedendo al deposito; la richiesta stessa e gli atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione dell'imputato e dei suoi difensori, che hanno facoltà di estrarne copia.
      3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore.
      4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.
      5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche d'ufficio, le prove di cui risulta manifesta la rilevanza ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune.
      6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o interrogatorio i soggetti di cui al comma 5 non possano, per qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la presentazione e l'audizione. Durante tale periodo il fermo rimane efficace.
      7. Al termine dell'udienza il giudice emette l'ordinanza a norma dell'articolo 292.
 

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      8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda. L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7».